Art. 44. Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane 1. In attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del fondo nazionale della montagna assegnata alla regione Emilia-Romagna, sono istituiti i seguenti fondi: a) fondo per gli interventi speciali per la montagna; b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico. 2. La quota del fondo nazionale per la montagna assegnata alla regione Emilia-Romagna e' destinata: a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del fondo per gli interventi speciali per la montagna, di cui alla lettera a) del comma 1; b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico, di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.