Art. 44.
       Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi
                     a favore delle zone montane
 
  1.  In  attuazione  della  legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di
disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi  a  favore
delle  zone  montane  della  quota del fondo nazionale della montagna
assegnata alla regione  Emilia-Romagna,  sono  istituiti  i  seguenti
fondi:
   a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
   b)  fondo  per  la  concessione di contributi per piccole opere ed
attivita' di riassetto idrogeologico.
  2. La quota del fondo nazionale  per  la  montagna  assegnata  alla
regione Emilia-Romagna e' destinata:
   a)  per  una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del
fondo per gli interventi  speciali  per  la  montagna,  di  cui  alla
lettera a) del comma 1;
   b)   per   la   restante  quota,  pari  al  venti  per  cento,  al
finanziamento del fondo per la concessione di contributi per  piccole
opere    ed attivita' di riassetto idrogeologico, di cui alla lettera
b) del comma 1.
  3. Le percentuali di riparto di  cui  al  comma  2  possono  essere
rideterminate   in  sede  di  approvazione  della  legge  finanziaria
regionale, a norma di quanto previsto dall'art.  13-bis  della  legge
regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.