Art. 45.
          Fondo per gli interventi speciali per la montagna
 
  1.  Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito
in attuazione dell'art.  2  della  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,
sostiene  la  realizzazione  da  parte  delle  comunita'  montane  di
interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa
privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art.  1  della
legge n. 97 del 1994.
  2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:
   a)   progetti   d'interesse   sovracomunale   previsti  nei  piani
pluriennali di sviluppo socio-economico delle  comunita'  montane  di
cui all'art.  25;
   b)  la  partecipazione  al  finanziamento  di  interventi  per  la
montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione europea,  dello
Stato,  della  regione,  delle  province  e  dei  comuni, ai quali le
comunita' montane partecipino.
  3. Il  fondo  per  gli  interventi  speciali  per  la  montagna  e'
ripartito  a  favore  delle  comunita'  montane  secondo  i  seguenti
parametri:
   a)  sessanta  per  cento  in  proporzione  alla  superficie  delle
comunita' montane;
   b)  quaranta  per  cento  in  proporzione  alla  popolazione delle
comunita' montane.
  4. La concessione alle comunita'  montane  delle  rispettive  quote
annuali  di  riparto  del  fondo  per  gli interventi speciali per la
montagna sono subordinate all'approvazione del piano  pluriennale  di
sviluppo    socio-economico   ovvero   alla   formalizzazione   della
partecipazione  a  programmi  o  progetti  di cui alla lettera b) del
comma 2 ed alla presentazione  alla  regione  del  programma  annuale
operativo.
  5.  La  giunta  regionale  fissa  le  modalita'  di  erogazione, di
rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.