Art. 45. Fondo per gli interventi speciali per la montagna 1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene la realizzazione da parte delle comunita' montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 97 del 1994. 2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia: a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunita' montane di cui all'art. 25; b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione europea, dello Stato, della regione, delle province e dei comuni, ai quali le comunita' montane partecipino. 3. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna e' ripartito a favore delle comunita' montane secondo i seguenti parametri: a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle comunita' montane; b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle comunita' montane. 4. La concessione alle comunita' montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lettera b) del comma 2 ed alla presentazione alla regione del programma annuale operativo. 5. La giunta regionale fissa le modalita' di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.