Art. 46.
               Fondo per la concessione di contributi
      per piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico
 
  1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole  opere  ed
attivita'  di  riassetto  idrogeologico,  istituito in attuazione del
comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,  sostiene  il
servizio  a  favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore
sociale delle attivita' svolte dagli agricoltori di montagna.
  2.  I  contributi  sono  concessi  dalle   comunita'   montane   ad
imprenditori  agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino
all'interno delle  rispettive  aziende  agro-silvo-pastorali  piccole
opere  ed  attivita'  di  manutenzione  ambientale,  ivi compresi gli
interventi di mantenimento, miglioramento e  razionale  utilizzazione
dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e
della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi
possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun
intervento.
  3.  Le  comunita'  montane,  nel  rispetto  degli  indirizzi  della
programmazione regionale, fissano le modalita' di presentazione delle
domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le  priorita'
d'intervento,   privilegiando   le  zone  montane  con  piu'  elevata
propensione al dissesto idrogeologico. Le comunita'  montane  possono
inoltre  prevedere  una  graduazione  dei livelli di contribuzione in
relazione  alle   differenti   tipologie   e   localizzazioni   degli
interventi.
  4.  Il  fondo  e' ripartito tra le comunita' montane in proporzione
alla superficie totale  delle  aziende  agro-silvo-pastorali  censite
all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.
  5.  La  giunta  regionale  fissa  le  modalita'  di  erogazione, di
rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.