Art. 46. Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico 1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attivita' svolte dagli agricoltori di montagna. 2. I contributi sono concessi dalle comunita' montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attivita' di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento. 3. Le comunita' montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalita' di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorita' d'intervento, privilegiando le zone montane con piu' elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le comunita' montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi. 4. Il fondo e' ripartito tra le comunita' montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali. 5. La giunta regionale fissa le modalita' di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.