Art. 47.
                   Fondo regionale per la montagna
 
  1. E' istituito il fondo regionale  per  la  montagna  al  fine  di
incentivare  la  realizzazione di opere e di interventi di preminente
interesse per le aree montane della regione.
  2. Il fondo regionale per la montagna  sostiene  investimenti,  ivi
compresi  quelli  d'iniziativa privata, configurabili come interventi
speciali per la montagna secondo la definizione di  cui  al  comma  4
dell'art.  1  della  legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani
pluriennali di  sviluppo  socio-economico  delle  comunita'  montane,
ovvero  in  programmi  o  progetti  dell'Unione europea, dello Stato,
della regione, delle province e dei comuni,  ai  quali  le  comunita'
montane partecipino.
  3.  Il  fondo  e'  finanziato  con  risorse  a  carico del bilancio
regionale ed integra il fondo per  gli  interventi  speciali  per  la
montagna  in  attuazione  di  quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2
della legge n. 97 del 1994.
  4. Il fondo e' ripartito per il sessanta per cento  in  proporzione
alla  superficie  e  per  il  quaranta  per cento in proporzione alla
popolazione delle comunita' montane.
  5. Per la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca
alle comunita' montane dei finanziamenti recati dal  fondo  regionale
per  la  montagna  si  applicano  le stesse modalita' previste per il
fondo per gli interventi speciali per la montagna.