Art. 49. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte: a) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 42, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione; b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 43, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 02565 del bilancio annuale di previsione; c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 45, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sara' allocata annualmente una quota pari all'ottanta per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 46, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sara' allocata annualmente una quota pari al venti per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della legge n. 97 del 1994; e) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 47, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03455 del bilancio annuale di previsione; f) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 48, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03448 del bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.