Art. 49.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge la
regione Emilia-Romagna fa fronte:
   a) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 42, mediante
l'utilizzo dei fondi allocati  annualmente  sul  capitolo  03215  del
bilancio annuale di previsione;
   b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 43, mediante
l'utilizzo  dei  fondi  allocati  annualmente  sul capitolo 02565 del
bilancio annuale di previsione;
   c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 45, mediante
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del  bilancio
regionale  sul  quale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3
dell'art.  44, sara' allocata annualmente una quota pari  all'ottanta
per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale
per  la  montagna,  ai  sensi  degli  articoli  2 e 25 della legge 31
gennaio 1994, n. 97;
   d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 46, mediante
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del  bilancio
regionale  sul  quale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3
dell'art.  44, sara' allocata annualmente una quota pari al venti per
cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per
la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della  legge  n.  97  del
1994;
   e) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 47, mediante
l'utilizzo  dei  fondi  allocati  annualmente  sul capitolo 03455 del
bilancio annuale di previsione;
   f) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 48, mediante
l'utilizzo dei fondi allocati  annualmente  sul  capitolo  03448  del
bilancio  annuale  di  previsione  sulla  base delle assegnazioni che
verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'art.  41  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.