Art. 50.
                   Revisione economico-finanziaria
 
  1. Il consiglio della comunita' montana nomina, con voto palese e a
maggioranza  dei componenti del consiglio, un revisore dei conti, che
deve essere  scelto  tra  gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori
contabili.
  2.  Il  revisore  dura  in carica tre anni, non e' revocabile salvo
inadempienze e puo' essere nuovamente nominato per una sola volta.
  3. Il revisore, nei modi e con le facolta'  e  i  doveri  stabiliti
dalla  legge,  dallo  statuto  e  dal  regolamento,  collabora con il
consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarita' contabile e  finanziaria  della  gestione
dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della  gestione,  redigendo  apposita  relazione  che  accompagna  la
proposta di deliberazione consiliare del conto  consuntivo;  in  tale
relazione  esprime  rilievi  e  proposte  tendenti  a  conseguire una
migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.