Art. 50. Revisione economico-finanziaria 1. Il consiglio della comunita' montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. Il revisore dura in carica tre anni, non e' revocabile salvo inadempienze e puo' essere nuovamente nominato per una sola volta. 3. Il revisore, nei modi e con le facolta' e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.