Art. 51. Organizzazione delle strutture e del personale 1. Le comunita' montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. 2. Le comunita' montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformita' al regolamento di cui al comma 1. 3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle comunita' montane e' disciplinato secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali. 4. Il regolamento disciplina altresi' l'attribuzione delle responsabilita' dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalita' dell'attivita' di coordinamento tra il segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.