Art. 51.
           Organizzazione delle strutture e del personale
 
  1. Le comunita' montane adottano  un  regolamento  sull'ordinamento
degli  uffici,  in  base  a  criteri  di  autonomia, funzionalita' ed
economicita' di gestione e secondo  principi  di  professionalita'  e
responsabilita'.
  2.  Le  comunita'  montane  hanno  una  propria  dotazione organica
stabilita dalla Giunta in conformita' al regolamento di cui al  comma
1.
  3.  Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle comunita' montane e'
disciplinato secondo i principi stabiliti dal decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29  e  successive  modificazioni  e  dalle norme
applicabili ai dipendenti degli enti locali.
  4.  Il  regolamento  disciplina   altresi'   l'attribuzione   delle
responsabilita' dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati
dagli  organi  dell'ente  e stabilisce le modalita' dell'attivita' di
coordinamento  tra  il  segretario  ed  i  titolari  delle   funzioni
dirigenziali.