Art. 54.
                Costituzione delle comunita' montane
               e definizione dei rapporti patrimoniali
 
  1.  Il  presidente  della  Giunta regionale, con propri decreti, in
conformita'  alle  delimitazioni  territoriali  di  cui  all'art.  6,
indica,  per ogni comunita' montana, i comuni che ne fanno parte e la
composizione degli organi provvisori, stabilendo  le  modalita'  e  i
termini   per  la  nomina  del  consiglio  provvisorio  e  la  seduta
d'insediamento. La costituzione della comunita' montana decorre dalla
data di elezione della Giunta provvisoria.
  2. Qualora gli ambiti territoriali non coincidano  con  gli  ambiti
territoriali  delle  comunita'  montane  costituite  ai  sensi  della
presente  legge,  e  si  determinino  come   conseguenza   variazioni
territoriali,  il  presidente  della  Giunta regionale, entro un mese
dalla costituzione provvisoria degli organi delle comunita'  montane,
sentiti  tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto,
gli  aspetti  successori  con  particolare   riguardo   ai   rapporti
patrimoniali,   organizzativi,   amministrativi,   finanziari  e  del
personale tra gli enti medesimi.