Art. 54. Costituzione delle comunita' montane e definizione dei rapporti patrimoniali 1. Il presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformita' alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni comunita' montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalita' e i termini per la nomina del consiglio provvisorio e la seduta d'insediamento. La costituzione della comunita' montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria. 2. Qualora gli ambiti territoriali non coincidano con gli ambiti territoriali delle comunita' montane costituite ai sensi della presente legge, e si determinino come conseguenza variazioni territoriali, il presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle comunita' montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.