Art. 55.
                Costituzione provvisoria degli organi
 
  1. Nella fase di prima  costituzione  delle  comunita'  montane  il
consiglio  della  comunita' montana e' composto di tre rappresentanti
per ciascuno dei consigli dei comuni che fanno parte della  comunita'
montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.
  2.  L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e,
a  tal  fine,  il  voto  deve  essere  limitato  a   due   nomi.   Il
rappresentante  della  minoranza  deve  essere  rappresentante  della
stessa, con esclusione, a pena di nullita' della elezione, di ogni  e
qualsiasi interferenza della maggioranza.
  3.  In  caso  di  cessazione  dalla  carica per qualsiasi causa dei
componenti del consiglio, non si procede alla  loro  sostituzione,  a
meno  che  il consiglio non si riduca alla meta' dei suoi componenti.
In tal  caso  si  procede  al  rinnovo  dell'intero  consiglio  entro
quindici  giorni  dal  verificarsi della causa dell'ultima cessazione
dalla carica.
  4.  Il  consiglio  provvisoriamente eletto dura in carica fino alla
scadenza della maggioranza dei consigli comunali dei comuni che fanno
parte della comunita'  montana  ed  esercita  le  sue  funzioni  fino
all'insediamento del nuovo consiglio, che deve avvenire nei termini e
nei modi stabiliti dallo statuto.
  5.  Nella  fase  di  prima costituzione delle comunita' montane, la
Giunta e' composta dal presidente e da quattro assessori, per la  cui
elezione   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'art. 14.