Art. 57.
 Adempimenti del consiglio provvisorio nella seduta di insediamento
 
  1. In sede di prima costituzione delle  comunita'  montane  e  fino
all'approvazione  degli statuti, in conformita' alle cui disposizioni
saranno eletti il presidente e la Giunta,  il  consiglio  provvisorio
della comunita' montana, nella seduta di insediamento:
   a)  nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto,
stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale
possono far parte anche estranei al consiglio, nonche'  le  procedure
per la redazione e l'approvazione dello statuto;
   b) nomina un presidente e un organo esecutivo provvisori.
  2.  La  commissione  per  lo  statuto  e'  eletta a maggioranza dei
quattro quinti del consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non
risulta eletta si procede, mediante  convocazione  effettuata  seduta
stante  dal presidente provvisorio del consiglio entro i dieci giorni
immediatamente  successivi,  ad  una  terza  votazione  in   cui   e'
necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in
questa  votazione  deve  essere  assicurata  la  rappresentanza della
minoranza e a tal fine il voto  deve  essere  palese  e  limitato  ai
quattro  quinti  dei membri della commissione, con arrotondamento per
difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione
diretta della minoranza stessa, con esclusione di  ogni  e  qualsiasi
interferenza della maggioranza, pena la nullita' dell'elezione.
  3.   La  nomina  della  commissione  per  lo  statuto  deve  essere
effettuata  nei  termini  stabiliti  dal  comma  2.  La  nomina   del
presidente  e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata
nella seduta di insediamento.    Ove  non  si  provveda  nei  termini
indicati,  i  consigli  che,  nonostante diffida del presidente della
Giunta regionale, persistano a non  adempiere  nei  successivi  venti
giorni, sono sciolti con delibera motivata della giunta regionale.