Art. 57. Adempimenti del consiglio provvisorio nella seduta di insediamento 1. In sede di prima costituzione delle comunita' montane e fino all'approvazione degli statuti, in conformita' alle cui disposizioni saranno eletti il presidente e la Giunta, il consiglio provvisorio della comunita' montana, nella seduta di insediamento: a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale possono far parte anche estranei al consiglio, nonche' le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto; b) nomina un presidente e un organo esecutivo provvisori. 2. La commissione per lo statuto e' eletta a maggioranza dei quattro quinti del consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal presidente provvisorio del consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui e' necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullita' dell'elezione. 3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i consigli che, nonostante diffida del presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della giunta regionale.