Art. 58. Norma transitoria per gli organi attuali 1. Gli organi delle comunita' montane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono al momento del rinnovo dei consigli comunali della maggioranza dei comuni che fanno parte della stessa comunita' montana. 2. Essi sono rinnovati secondo le modalita' di cui all'art. 18.