Art. 58.
              Norma transitoria per gli organi attuali
 
  1.  Gli  organi  delle  comunita'  montane  in  carica alla data di
entrata in vigore  della  presente  legge  decadono  al  momento  del
rinnovo  dei consigli comunali della maggioranza dei comuni che fanno
parte della stessa comunita' montana.
  2. Essi sono rinnovati secondo le modalita' di cui all'art. 18.