Art. 59.
                      Adeguamento degli statuti
 
  1.  Le  comunita'  montane  adeguano  il   proprio   statuto   alle
disposizioni  della  presente  legge  entro  sei  mesi  dalla data di
entrata in vigore della  stessa.  Decorso  tale  termine  e  fino  al
momento   dell'entrata   in  vigore  delle  modifiche  statutarie  di
adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la  presente  legge
sono da considerarsi prive di ogni effetto.