Art. 60. Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna 1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 47, la concessione alle comunita' montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1997, e' disposta a seguito dell'approvazione, da parte della provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole comunita' montane. 2. La provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della provincia, il programma si intende approvato. 3. La comunita' montana trasmette il programma operativo approvato dalla provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla regione, la quale dispone la concessione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.