Art. 60.
        Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna
 
  1.  In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a
quanto disposto  dal  comma  5  dell'art.  47,  la  concessione  alle
comunita'  montane  delle quote di riparto del fondo regionale per la
montagna,   riferite   all'anno   1997,   e'   disposta   a   seguito
dell'approvazione,   da   parte  della  provincia,  di  un  programma
operativo predisposto dalle singole comunita' montane.
  2. La provincia approva il programma operativo di cui  al  comma  1
entro  trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale  termine
e in assenza di alcun rilievo da parte della provincia, il  programma
si intende approvato.
  3. La comunita' montana trasmette il programma operativo  approvato
dalla  provincia,  ovvero  approvato per decorrenza dei termini, alla
regione, la quale dispone la concessione e l'erogazione delle risorse
finanziarie assegnate.