Art. 61. Abrogazioni 1. Sono abrogate la legge regionale 5 gennaio1993, n. 1, la legge regionale 13 maggio 1993, n. 24 e l'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1996, n. 9. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 19 luglio 1997 LA FORGIA