Art. 61.
                             Abrogazioni
 
  1. Sono abrogate la legge regionale 5 gennaio1993, n. 1,  la  legge
regionale  13  maggio 1993, n. 24 e l'art. 3 della legge regionale 22
aprile 1996, n. 9.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 19 luglio 1997
                              LA FORGIA