Art. 7.
     Unione di comuni montani - Modifiche della legge regionale
            8 luglio 1996, n. 24, sull'Unione dei comuni
 
  1.  Al  fine  di favorire la fusione di tutti o parte dei comuni di
cui all'art. 1, la regione incentiva, ai sensi della legge  regionale
8  luglio  1996,  n.  24,  l'unione  dei  comuni  montani contermini,
appartenenti alla stessa  provincia.  Le  unioni  di  comuni  possono
costituirsi  fra  tutti  o  parte  dei comuni membri di una comunita'
montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, la Comunita' montana puo' essere  trasformata  in  unione  di
comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.
  2.  Nei  casi  in cui la costituzione dell'unione sia deliberata da
comuni che non fanno parte di una stessa comunita' montana, ovvero da
comuni montani e da comuni contermini non montani,  si  procede,  ove
opportuno,   con   legge   regionale   alla   modifica  degli  ambiti
territoriali  comunitari,  frazionando  o   accorpando   gli   ambiti
territoriali  preesistenti,  ovvero  includendo nuovi comuni ai sensi
del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990.
  3. L'unione di comuni costituita per trasformazione della comunita'
montana, oltre all'esercizio di  una  pluralita'  di  funzioni  o  di
servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni
che a qualsiasi titolo spettano alle comunita' montane.
  4.  La  trasformazione  della Comunita' montana in unione di comuni
non priva quest'ultima  dei  benefici  e  degli  interventi  speciali
stabiliti per le comunita' montane e per la montagna.
  5.  In caso di trasformazione di una comunita' montana in unione di
comuni le deliberazioni dei  singoli  consigli  comunali  concernenti
l'approvazione  dell'atto  costitutivo  e del regolamento dell'unione
sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che  con  proprio
decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della comunita' montana in
unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.
  6.  Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1996 e'
abrogato.
  7. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1996  le
parole  "dall'art.  8  della  legge  regionale  n.  1  del 1993" sono
sostituite dalle parole "dalla legge regionale sull'ordinamento delle
comunita' montane".