Art. 7. Unione di comuni montani - Modifiche della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sull'Unione dei comuni 1. Al fine di favorire la fusione di tutti o parte dei comuni di cui all'art. 1, la regione incentiva, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, l'unione dei comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia. Le unioni di comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei comuni membri di una comunita' montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Comunita' montana puo' essere trasformata in unione di comuni anche in deroga ai limiti di popolazione. 2. Nei casi in cui la costituzione dell'unione sia deliberata da comuni che non fanno parte di una stessa comunita' montana, ovvero da comuni montani e da comuni contermini non montani, si procede, ove opportuno, con legge regionale alla modifica degli ambiti territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi comuni ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990. 3. L'unione di comuni costituita per trasformazione della comunita' montana, oltre all'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle comunita' montane. 4. La trasformazione della Comunita' montana in unione di comuni non priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti per le comunita' montane e per la montagna. 5. In caso di trasformazione di una comunita' montana in unione di comuni le deliberazioni dei singoli consigli comunali concernenti l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della comunita' montana in unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali. 6. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1996 e' abrogato. 7. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1996 le parole "dall'art. 8 della legge regionale n. 1 del 1993" sono sostituite dalle parole "dalla legge regionale sull'ordinamento delle comunita' montane".