(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Adozione di regolamenti per la semplificazione
 
  1.  Con regolamenti di esecuzione della presente legge, da adottare
previo parere  vincolante  della  competente  Commissione  consiliare
entro  centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono
emanate   misure   per   la    semplificazione    dei    procedimenti
amministrativi.    La  competente  Commissione  consiliare esprime il
parere  entro  trenta  giorni  dalla data di ricezione della relativa
richiesta. Decorso tale termine il regolamento e'  emanato  anche  in
mancanza  del  parere;  in  tal  caso  la  Giunta regionale valuta la
discussione svolta in Commissione.    I  verbali  sono  inviati  alla
Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine.
  2.  Con  la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le  disposizioni
vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.
  3.  I  regolamenti  si  conformano, oltre che ai principi contenuti
nell'articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1992,  n.  29,  come
modificato   dall'articolo   12,   ai  seguenti  criteri  e  principi
direttivi:
   a) eliminazione o riduzione o sostituzione con  autocertificazione
dei   certificati   o  delle  certificazioni  richiesti  ai  soggetti
interessati   all'adozione   di   provvedimenti   amministrativi    o
all'acquisizione  di  vantaggi,  benefici  economici o altre utilita'
erogati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti regionali e  dagli
Enti strumentali della Regione;
   b)  modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui
procedimenti amministrativi in attuazione dei  criteri  di  cui  alla
lettera  a)  al  fine  di  evitare  che  le misure di semplificazione
comportino aggravi  o  ritardi  per  i  cittadini  nell'adozione  del
provvedimento amministrativo;
   c)  applicazione  in  materia  di  rendicontazione della spesa dei
principi di cui al comma 4 dell'articolo  26  della  legge  regionale
29/1992, come sostituito dall'articolo 12;
   d)  realizzazione  dell'omogeneita'  dei  termini di presentazione
delle domande tendenti ad ottenere contributi, sussidi e sovvenzioni;
   e) decentramento di procedure  amministrative  alle  province,  ai
comuni  e  alle  comunita'  montane  ai  sensi dell'articolo 11 dello
Statuto speciale della Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  al
fine di comprimere i tempi di risposta ai cittadini.