Art. 11.
       Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992
 
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti   da
particolari  esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio del
procedimento stesso e'  comunicato,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo   16,   ai   soggetti   nei   confronti  dei  quali  il
provvedimento finale e' destinato a produrre  effetti  diretti  ed  a
quelli che per legge debbono intervenirvi.".
  2.  Il  comma  3  dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 e'
sostituito dal seguente:
  "3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del  procedimento
e'  comunicato  agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi
dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate  le  indicazioni
di cui al comma 2 dell'articolo 16.".
  3.  All'articolo  15 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2  e  3,  resta  salva  la
facolta'   di   adottare,   anche   prima   dell'effettuazione  della
comunicazione dell'avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.".