Art. 11. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 e' sostituito dal seguente: "1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, secondo le modalita' previste dall'articolo 16, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.". 2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 e' sostituito dal seguente: "3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento e' comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16.". 3. All'articolo 15 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facolta' di adottare, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.".