Art. 12. Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992 1. All'articolo 26 della legge regionale 29/1992 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 1997, i casi e le modalita' in cui e' consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.".