Art. 12.
       Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992
 
  1. All'articolo 26 della legge regionale  29/1992  il  comma  4  e'
sostituito dal seguente:
  "4.  Ai  fini  dello snellimento delle procedure sono definiti, con
apposito regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 1997, i casi e
le  modalita'  in   cui   e'   consentita   la   sostituzione   della
documentazione  cartacea  con  perizie asseverate comprovanti giudizi
tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute  dai  beneficiari
di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili finanziari e vantaggi
economici di qualunque genere erogati dall'Amministrazione  regionale
con i propri fondi.".