Art. 13.
       Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 29/1992
 
  1.  All'articolo 27 della legge regionale 29/1992 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 27. - 1. Entro il  31  dicembre  1997,  con  regolamento,  si
provvede  a determinare, con riferimento alle funzioni amministrative
esercitate  dalle  amministrazioni  di   cui   all'articolo   2,   le
fattispecie  alle quali si applicano gli articoli 19 e 20 della legge
241/1990.
  2.  In  caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 1,
decorso il termine previsto  dal  medesimo  comma,  e'  facolta'  dei
soggetti   richiedenti  dare  inizio  all'attivita'  dandone  notizia
all'Amministrazione interessata ove sia decorso il termine  stabilito
ai  sensi  dell'articolo  5  per  l'adozione  o  il diniego dell'atto
autorizzatorio.
  3.  Le   disposizioni   legislative   regionali   che   subordinano
l'esercizio  di  una  attivita'  privata  ad autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso  comunque
denominato nei casi di cui al comma 1 sono abrogate con effetto dalla
data  di  conseguimento  di  efficacia  del  regolamento previsto dal
medesimo comma.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
di  consenso  in  materia  ambientale,  paesaggistico-territoriale  o
sanitaria.".