Art. 13. Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 29/1992 1. All'articolo 27 della legge regionale 29/1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - 1. Entro il 31 dicembre 1997, con regolamento, si provvede a determinare, con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, le fattispecie alle quali si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 241/1990. 2. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 1, decorso il termine previsto dal medesimo comma, e' facolta' dei soggetti richiedenti dare inizio all'attivita' dandone notizia all'Amministrazione interessata ove sia decorso il termine stabilito ai sensi dell'articolo 5 per l'adozione o il diniego dell'atto autorizzatorio. 3. Le disposizioni legislative regionali che subordinano l'esercizio di una attivita' privata ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato nei casi di cui al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di conseguimento di efficacia del regolamento previsto dal medesimo comma. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di consenso in materia ambientale, paesaggistico-territoriale o sanitaria.".