Art. 14.
                        Conferenza di servizi
 
  1.  All'articolo  23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Nella prima riunione della  conferenza  le  amministrazioni
che  vi  partecipano  stabiliscono  il termine entro cui e' possibile
pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso  del  termine,
l'Amministrazione regionale procede ai sensi dei commi 3-bis e 5.".
  2. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992 dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Nel  caso  in cui un'Amministrazione abbia espresso, anche
nel  corso  della   conferenza,   il   proprio   motivato   dissenso,
l'Amministrazione    regionale    procedente    puo'    assumere   la
determinazioine di  conclusione  positiva  del  procedimento  dandone
comunicazione,     ove     l'Amministrazione     dissenziente     sia
un'Amministrazione statale, al Presidente del Consiglio dei  Ministri
per  il  tramite  del Commissario del Governo, ovvero al sindaco o al
presidente  della  provincia  nel  caso,  rispettivamente,   di   una
Amministrazione  comunale  o  provinciale.  La determinazione diventa
esecutiva qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della  stessa,
il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  il  presidente  della
provincia  previa  deliberazione  del  consiglio  provinciale,  o  il
sindaco  previa deliberazione del consiglio comunale, non comunichino
la sospensione della determinazione inviata. La procedura di  cui  al
presente  comma  non si applica in caso di motivato dissenso espresso
da    un'Amministrazione    preposta    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini".
  3. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma  5,
e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Il ricorso alla conferenza e' obbligatorio nei casi in cui
l'attivita'   di   progammazione,   progettazione,    localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo  iniziale  complessivo superiore a lire 30 miliardi, richieda
l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.".