Art. 14. Conferenza di servizi 1. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale procede ai sensi dei commi 3-bis e 5.". 2. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso in cui un'Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione regionale procedente puo' assumere la determinazioine di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ove l'Amministrazione dissenziente sia un'Amministrazione statale, al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Commissario del Governo, ovvero al sindaco o al presidente della provincia nel caso, rispettivamente, di una Amministrazione comunale o provinciale. La determinazione diventa esecutiva qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della provincia previa deliberazione del consiglio provinciale, o il sindaco previa deliberazione del consiglio comunale, non comunichino la sospensione della determinazione inviata. La procedura di cui al presente comma non si applica in caso di motivato dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini". 3. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Il ricorso alla conferenza e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di progammazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi, richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.".