Art. 15.
                   Incarichi di consulenza esterna
 
  1.  L'Amministrazione  regionale puo' avvalersi per approfondimenti
di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali attraverso
incarichi professionali da svolgersi in un tempo  determinato  aventi
ad   oggetto   lo   studio   di   problemi   legislativi,  giuridici,
amministrativi, fiscali ovvero aventi natura  tecnica  specialistica,
della collaborazione e della consulenza esterna di:
   a)  docenti  o  ricercatori  universitari, esperti nella specifica
materia oggetto della collaborazione o consulenza;
   b) professionisti esperti della specifica  materia  e  con  almeno
otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;
   c) istituti universitari;
   d) istituzioni scientifiche.
  2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, in via
eccezionale,  anche  ad  esperti  in  materie  non  rientranti  nella
competenza  di  nessun  Ordine  e  per  le  quali  non  esiste   albo
professionale.  In tal caso la specifica competenza in relazione alla
consulenza affidata deve risultare da un apposito curriculum.
  3.  La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle
Direzioni regionali  per  i  settori  di  competenza,  individua  gli
incarichi  di  cui al comma 1 attraverso un programma annuale ed, ove
necessari,  i  relativi  aggiornamenti,   da   adottarsi   ai   sensi
dell'articolo  6 della legge regionale 18/1996. Il medesimo programma
puo' anche indicare i casi in cui la Giunta regionale, per motivi  di
urgenza,  e'  autorizzata  a  conferire incarichi non preventivamente
previsti.