Art. 16. Delegazione amministrativa in materia ambientale 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a delegare a soggetti pubblici ovvero a prevalente partecipazione pubblica, costituiti nelle forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni amministrative relative all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale nonche' di lavori ed opere di prevenzione o conseguenti a calamita' naturali, di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, ivi inclusi gli interventi finanziati direttamente o con il concorso di stanziamenti statali. 2. Con il provvedimento di affidamento degli interventi mediante delegazione amministrativa si provvede al contestuale impegno della relativa spesa e alla regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione delegante ed ente delegato.