Art. 16.
          Delegazione amministrativa in materia ambientale
 
  1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a delegare a soggetti
pubblici ovvero  a  prevalente  partecipazione  pubblica,  costituiti
nelle  forme  previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142,   le   funzioni   amministrative   relative   all'esecuzione   e
manutenzione  di  opere  idrauliche  e di sistemazione idrogeologica,
idraulico-forestale nonche' di  lavori  ed  opere  di  prevenzione  o
conseguenti  a  calamita'  naturali,  di  competenza  della Direzione
regionale  dell'ambiente,  ivi  inclusi  gli  interventi   finanziati
direttamente o con il concorso di stanziamenti statali.
  2.  Con  il  provvedimento di affidamento degli interventi mediante
delegazione amministrativa si provvede al contestuale  impegno  della
relativa   spesa   e   alla   regolamentazione   dei   rapporti   tra
Amministrazione delegante ed ente delegato.