Art. 17. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993 1. All'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Con decreto del presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalita' della loro riscossione nonche' l'importo al di sotto del quale il rimborso non e' dovuto.". 2. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993, come sostituito dal comma 1, e' emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.