Art. 17.
       Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993
 
  1. All'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1993, n.  25,  il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.   Con   decreto  del  presidente  della  Giunta  regionale,  da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definite  le
tariffe   dei   costi   di  riproduzione,  le  modalita'  della  loro
riscossione nonche' l'importo al di sotto del quale il  rimborso  non
e' dovuto.".
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  6  dell'articolo 6 della legge
regionale 25/1993, come sostituito dal  comma  1,  e'  emanato  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.