Art. 18. Limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 57/1971 1. E' elevato a 300 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformita' alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.