Art. 18.
 Limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 57/1971
 
  1.  E'  elevato  a  300  milioni  di  lire,  IVA esclusa, il limite
previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre  1971,  n.
57,  come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale
30 gennaio 1988, n. 3.
  2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo  di  cui  al
comma  1  viene aggiornato in conformita' alla variazione dell'indice
del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.