Art. 19.
   Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese
              di manutenzione ordinaria e straordinaria
 
  1. I contratti relativi a beni immobili  di  proprieta'  regionale,
concessi  in uso con particolari agevolazioni, ai sensi dell'articolo
5 della legge regionale 57/1971, come  sostituito  dall'articolo  30,
comma  15  della  legge  regionale  8  aprile  1997, n. 10, allorche'
prevedano durata dell'uso decennale, o superiore,  possono  prevedere
l'accollo  delle  spese  di  manutenzione ordinaria e straordinaria a
carico dei beneficiari.