Art. 19. Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 1. I contratti relativi a beni immobili di proprieta' regionale, concessi in uso con particolari agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come sostituito dall'articolo 30, comma 15 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, allorche' prevedano durata dell'uso decennale, o superiore, possono prevedere l'accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei beneficiari.