Art. 2.
                  Soppressione di organi collegiali
 
  1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge,
sono soppressi.
  2.  Le  funzioni  amministrative  di  natura  non  consultiva  gia'
esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono  trasferite
alle  Direzioni  regionali  e  ai  Servizi  autonomi  rispettivamente
competenti per materia.
  3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e  degli  organi
collegiali  comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge
regionale 23 agosto 1982, n. 63,  come  modificato  dall'articolo  85
della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di
uno   o   piu'   componenti   esterni,  comportante  spesa  a  carico
dell'Amministrazione regionale, e' consentita per una durata  massima
di  sei mesi e, in caso di motivata necessita', e' ammessa la proroga
o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non piu'  di
tre mesi.
  4.  Al  termine  dei  lavori,  il presidente dell'organo collegiale
presenta alla Giunta regionale, tramite l'assessore  competente,  una
relazione  sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti; copia di
tale relazione e' inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione
consiliare competente.
  5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti
devono concludere la propria attivita' entro sei mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge  o  alla  loro  scadenza  naturale, se
precedente a tale termine. In caso  di  motivata  necessita'  possono
essere  prorogati o ricostituiti una sola volta e per non piu' di tre
mesi, ove cio' non sia gia' avvenuto.
  6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge  ovvero  ai
sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente
ogni  qual  volta  ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni
consiliari  sono  equiparate  alle  sedute   dell'organo   collegiale
medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.