Art. 20. Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente 1. I dipendenti regionali con qualifica di dirigente, sono tenuti a presentare annualmente alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1992, n. 33. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono depositate e conservate a cura della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, la quale provvede altresi' alla pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni previste dal capo IV del titolo II della legge regionale 18/1996.