Art. 20.
    Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale
         dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente
 
  1. I dipendenti regionali con qualifica di dirigente, sono tenuti a
presentare annualmente  alla  Segreteria  generale  della  Presidenza
della  Giunta regionale, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 della
legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato  dall'articolo
1 della legge regionale 16 novembre 1992, n. 33.
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono depositate e conservate
a  cura  della  Segreteria  generale  della  Presidenza  della Giunta
regionale,  la  quale  provvede  altresi'  alla  pubblicazione  delle
medesime nel Bollettino ufficiale della Regione.
  3.  In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, sono
applicabili le sanzioni previste dal capo  IV  del  titolo  II  della
legge regionale 18/1996.