Art. 22.
                         Proroga di termini
 
  1.  Limitatamente  all'anno  1997  il  termine  di  cui al comma 11
dell'articolo 13 della legge  regionale  10/1997  e'  posticipato  al
trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.