Art. 23. Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali 1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 1-bis, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonche' per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non e' diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. 2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonche' di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonche' di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'assessore regionale per le autonomie locali. 3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonche' i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonche' pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennita' di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato. 5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario. 7. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 e' abrogato. 8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.