Art. 23.
              Organi regionali competenti al controllo
                   sugli organi degli enti locali
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 1-bis,  dello  Statuto
speciale  della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto
dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n.   2,
per  lo  scioglimento  e  la  sospensione  dei  consigli  comunali  e
provinciali,  nonche'  per  la  rimozione  e  la  sospensione   degli
amministratori  degli  enti locali, fino a quando non e' diversamente
disciplinato con legge regionale, continuano a  trovare  applicazione
gli articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
  2.  Salvo  i  provvedimenti  adottati  dagli organi dello Stato per
gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia,
i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e
di  nomina  dei  relativi  commissari,  nonche'  di  rimozione  degli
amministratori  locali,  sono  adottati  dal  presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su
proposta  dell'assessore  regionale  per  le  autonomie   locali.   I
provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di
nomina   dei   relativi  commissari,  nonche'  di  sospensione  degli
amministratori locali, sono adottati dall'assessore regionale per  le
autonomie locali.
  3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali
e  provinciali, nonche' i decreti di rimozione e di sospensione degli
amministratori locali sono immediatamente  trasmessi  al  Commissario
del   Governo   nella   Regione  e  alla  Prefettura  competente  per
territorio,  nonche'  pubblicati  nel  Bollettino   ufficiale   della
Regione.
  4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennita' di carica
pari   a   quella   attribuita   all'organo   monocratico   dell'ente
commissariato.
  5. I commi 2, 3 e 4 si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche
agli  organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.
  6. Fuori dei casi previsti dal comma 1,  quando  gli  organi  degli
enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'assessore regionale
per  le  autonomie  locali invia appositi commissari che provvedono a
reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.
  7. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale  12  settembre
1991, n. 49 e' abrogato.
  8.  La  trattazione  e  gli  adempimenti  relativi agli affari e ai
provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio
ispettivo e della polizia locale della  Direzione  regionale  per  le
autonomie locali.