Art. 24. Sostituzione degli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991 1. L'articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, e' sostituito dal seguente: "Art. 28. (Deliberazioni soggette al controllo preventivo necessario di legittimita'). - 1. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimita' le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle comunita' montane, limitatamente ai seguenti oggetti: a) statuti e regolamenti; b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; c) rendiconti della gestione; d) costituzione e modificazione di consorzi, aziende speciali e unioni di comuni, nonche' costituzione, modificazione e partecipazione di societa'. 2. Sono, altresi', soggette al controllo preventivo necessario di legittimita' le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, della provincia o della comunita' montana diversi dai consigli e dall'assemblea. 3. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimita' le deliberazioni delle Unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali, limitatamente ai seguenti oggetti: a) regolamenti; b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; c) rendiconti della gestione. 4. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimita' le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci, le relative variazioni e i conti consuntivi.". 2. L'articolo 29 della legge regionale 49/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 29. (Deliberazioni soggette al controllo preventivo eventuale di legittimita'). - 1. Sono sottoposte, altresi', al controllo di legittimita': a) le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle comunita' montante, diverse da quelle indicate dall'articolo 28, qualora lo decida il relativo consiglio comunale e provinciale o l'assemblea delle comunita' montane; b) le deliberazioni di competenza dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle comunita' montane, nonche' le deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle unioni di comuni, dei consigli di amministrazione dei consorzi tra enti locali e dei consigli direttivi delle comunita' montane, qualora un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei componenti dell'assemblea della comunita' montana, del consorzio o dell'unione di comuni o un quarto dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ne facciano richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell'organo assembleare; c) le deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle unioni dei comuni, dei consigli di amministrazione dei consorzi tra enti locali e dei consigli direttivi delle comunita' montane, qualora lo decida la relativa giunta o consiglio di amministrazione o consiglio direttivo. 2. Il controllo di cui al comma 1, lettera b) e' limitato alle illegittimita' denunciate. 3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), sono comunicate ai capigruppo consiliari. 4. La richiesta, ai sensi del comma 1, lettera b), va inoltrata direttamente al Comitato regionale di controllo e ne va data contestuale comunicazione all'ente, che provvede entro tre giorni dalla fine della pubblicazione alla trasmissione dell'atto deliberativo al Comitato medesimo, nonche' all'affissioine di idonea comunicazione all'albo pretorio. 5. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), diventano esecutive alla scadenza del termine di pubblicazione, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per la richiesta di controllo. 6. Il presente articolo non trova applicazione per gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.".