Art. 24.
  Sostituzione degli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991
 
  1. L'articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   28.   (Deliberazioni   soggette   al  controllo  preventivo
necessario  di  legittimita').  -  1.  Sono  soggette  al   controllo
preventivo  necessario  di legittimita' le deliberazioni dei consigli
comunali e provinciali e delle  assemblee  delle  comunita'  montane,
limitatamente ai seguenti oggetti:
   a) statuti e regolamenti;
   b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
   c) rendiconti della gestione;
   d)  costituzione  e  modificazione di consorzi, aziende speciali e
unioni   di   comuni,   nonche'   costituzione,    modificazione    e
partecipazione di societa'.
  2.  Sono,  altresi', soggette al controllo preventivo necessario di
legittimita' le deliberazioni attinenti alle variazioni di  bilancio,
adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, della provincia
o della comunita' montana diversi dai consigli e dall'assemblea.
  3. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimita'
le  deliberazioni  delle  Unioni  dei  comuni e dei consorzi tra enti
locali, limitatamente ai seguenti oggetti:
   a) regolamenti;
   b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
   c) rendiconti della gestione.
  4. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimita'
le  deliberazioni  delle  istituzioni  pubbliche  di   assistenza   e
beneficenza  concernenti  i bilanci, le relative variazioni e i conti
consuntivi.".
  2.  L'articolo  29  della  legge  regionale 49/1991, come da ultimo
modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n.  14
e' sostituito dal seguente:
  "Art. 29. (Deliberazioni soggette al controllo preventivo eventuale
di legittimita'). - 1. Sono sottoposte,  altresi',  al  controllo  di
legittimita':
   a)  le  deliberazioni  dei consigli comunali e provinciali e delle
assemblee  delle  comunita'  montante,  diverse  da  quelle  indicate
dall'articolo  28, qualora lo decida il relativo consiglio comunale e
provinciale o l'assemblea delle comunita' montane;
   b)  le  deliberazioni  di  competenza  dei  consigli  comunali   e
provinciali  e  delle  assemblee  delle comunita' montane, nonche' le
deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e  delle  unioni  di
comuni,  dei consigli di amministrazione dei consorzi tra enti locali
e dei consigli direttivi delle comunita' montane, qualora  un  quarto
dei consiglieri provinciali o un quarto dei componenti dell'assemblea
della  comunita'  montana, del consorzio o dell'unione di comuni o un
quarto dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione  superiore
a  5.000  abitanti,  ovvero  un quinto dei consiglieri nei comuni con
popolazione sino a 5.000 abitanti, ne facciano  richiesta  scritta  e
motivata,  entro  dieci  giorni  dall'affissione  all'albo  pretorio,
ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto  con  atti
fondamentali del Consiglio o dell'organo assembleare;
   c)  le  deliberazioni  delle  giunte comunali, provinciali e delle
unioni dei comuni, dei consigli di amministrazione dei  consorzi  tra
enti locali e dei consigli direttivi delle comunita' montane, qualora
lo  decida  la  relativa  giunta  o  consiglio  di  amministrazione o
consiglio direttivo.
  2. Il controllo di cui al comma 1,  lettera  b)  e'  limitato  alle
illegittimita' denunciate.
  3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni di cui
al comma 1, lettera b), sono comunicate ai capigruppo consiliari.
  4.  La  richiesta,  ai  sensi del comma 1, lettera b), va inoltrata
direttamente  al  Comitato  regionale  di  controllo  e  ne  va  data
contestuale  comunicazione  all'ente,  che  provvede entro tre giorni
dalla  fine   della   pubblicazione   alla   trasmissione   dell'atto
deliberativo  al Comitato medesimo, nonche' all'affissioine di idonea
comunicazione all'albo pretorio.
  5. Le deliberazioni di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  diventano
esecutive  alla  scadenza del termine di pubblicazione, qualora siano
decorsi infruttuosamente i termini per la richiesta di controllo.
  6. Il presente articolo non trova applicazione per gli  atti  delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.".