Art. 25. Giuramento del presidente della provincia 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della provincia presta giuramento dinanzi al presidente della Giunta regionale o ad un assessore regionale da questi delegato. 2. Il giuramento e' prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. 3. La formula del giuramento e' la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". 4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali. 5. Dell'avvenuto giuramento e' data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al presidente del Comitato regionale di controllo. 6. Il presidente della provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, puo' formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.