Art. 25.
              Giuramento del presidente della provincia
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio  1997,  n.  9,  nella  Regione  Friuli-Venezia   Giulia,   il
presidente  della  provincia  presta giuramento dinanzi al presidente
della  Giunta  regionale  o  ad  un  assessore  regionale  da  questi
delegato.
  2. Il giuramento e' prestato prima dell'assunzione delle funzioni e
immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.
  3.  La  formula  del  giuramento  e'  la seguente: "Giuro di essere
fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione  e  le
leggi  dello  Stato  e  della Regione, di adempiere ai doveri del mio
ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
  4. La trattazione e gli  adempimenti  relativi  agli  affari  e  ai
provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio
ispettivo  e  della  polizia  locale della Direzione regionale per le
autonomie locali.
  5. Dell'avvenuto giuramento e' data  formale  comunicazione,  entro
dieci   giorni,  al  Commissario  del  Governo  nella  Regione,  alla
Prefettura competente per territorio e  al  presidente  del  Comitato
regionale di controllo.
  6.  Il presidente della provincia, dopo aver prestato giuramento in
lingua italiana,  puo'  formulare  una  dichiarazione  analoga  nelle
lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.