Art. 26.
             Inosservanza degli obblighi di convocazione
                 dei consigli comunali e provinciali
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella
Regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi
di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida,
provvede l'assessore regionale per le autonomie locali.
  2. La trattazione e gli  adempimenti  relativi  agli  affari  e  ai
provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio
ispettivo  e  della  polizia  locale della Direzione regionale per le
autonomie locali.