Art. 26. Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali 1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'assessore regionale per le autonomie locali. 2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.