Art. 27.
              Organi regionali competenti all'esercizio
      delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali
 
  1. Le attribuzioni in  materia  di  enti  locali  che  siano  state
trasferite  alla  Regione  in  forza  delle norme di attuazione dello
Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla  legge  regionale
assegnate ad altri organi, sono esercitate:
   a)  dal  presidente  della  Giunta regionale se gia' di competenza
degli organi centrali dello Stato;
   b) dell'assessore regionale per le autonomie  locali  se  gia'  di
competenza degli organi periferici dello Stato.
  2.  La  trattazione  e  gli  adempimenti  relativi agli affari e ai
provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui  al  comma  1,  sono
curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.
  3.  Sono  abrogati  gli articoli 6, come sostituito dall'articolo 3
della legge regionale 4 gennaio 1995,  n.  1  e  9,  come  modificato
dall'articolo  6  della  medesima legge regionale 1/1995, della legge
regionale 49/1991.