Art. 27. Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali 1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate: a) dal presidente della Giunta regionale se gia' di competenza degli organi centrali dello Stato; b) dell'assessore regionale per le autonomie locali se gia' di competenza degli organi periferici dello Stato. 2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali. 3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1 e 9, come modificato dall'articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.