Art. 28.
                          Uso del gonfalone
 
  1.  I comuni e le province hanno le facolta' di esporre, accanto al
tricolore, bandiera nazionale, il gonfalone  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  e  quello  municipale  o  provinciale,  sugli
edifici pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in  ogni
occasione che gli stessi predetti enti locali ritengano significativa
per le loro comunita'.