Art. 28. Uso del gonfalone 1. I comuni e le province hanno le facolta' di esporre, accanto al tricolore, bandiera nazionale, il gonfalone della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quello municipale o provinciale, sugli edifici pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in ogni occasione che gli stessi predetti enti locali ritengano significativa per le loro comunita'.