Art. 29. Modificazione degli articoli 36 e 40 della legge regionale 49/1991 1. All'articolo 36, comma 3, della legge regionale 49/1991, le parole "Nelle ipotesi previste dall'articolo 29, commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle parole "Nell'ipotesi prevista dall'articolo 29, com- ma 1, lettera b)". 2. All'articolo 40, comma 1, della legge regionale 49/1991, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) dichiarazioni di non luogo a procedere per difetti dei presupposti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b).".