Art. 29.
 Modificazione degli articoli 36 e 40 della legge regionale 49/1991
 
  1.  All'articolo  36,  comma  3,  della legge regionale 49/1991, le
parole "Nelle ipotesi previste dall'articolo 29, commi 2, 3 e 4" sono
sostituite dalle parole "Nell'ipotesi prevista dall'articolo 29, com-
ma 1, lettera b)".
  2. All'articolo 40, comma 1, della legge  regionale  49/1991,  come
modificato  dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1995, n.
1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
   "e) dichiarazioni  di  non  luogo  a  procedere  per  difetti  dei
presupposti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b).".