Art. 3.
           Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992
                     in materia di cooperazione
 
  1.  L'articolo  10  della  legge regionale 20 novembre 1982, n. 79,
come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993,
n. 19, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
  "Art. 10 (Commissione regionale  per  la  cooperazione).  -  1.  E'
istituita  presso  la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed
artigianato, la Commissione  regionale  per  la  cooperazione,  quale
organismo  consultivo  dell'Amministrazione  regionale  in materia di
cooperazione.
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:
   a) esprimere parere  sui  provvedimenti  previsti  dagli  articoli
2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;
   b)  esprimere  parere in merito alle iscrizioni e cancellazioni di
societa' cooperative nel Registro regionale delle cooperative;
   c) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui agli articoli
 8 e 9;
   d) esprimere parere in tutte le questioni per le quali  il  parere
sia  prescritto  da  leggi o regolamenti oppure venga richiesto dalla
competente Direzione regionale in ordine a progetti  di  legge  e  di
regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative
nei confronti delle societa' cooperative;
   e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia
di cooperazione.
  3.  La  Direzione  regionale  da'  notizia  di  volta in volta alla
Commissione sull'andamento e sui principali problemi riscontrati  nel
settore, con particolare riguardo al numero delle revisioni ordinarie
e straordinarie disposte e ai bilanci annuali presentati".
  2.  L'articolo  11  della  legge regionale 79/1982, come sostituito
dall'articolo 5 della legge  regionale  19/1993,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.   11   (Composizione   della  Commissione  regionale  per  la
cooperazione e disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento).  -
1. La Commissione regionale per la cooperazione a' composta:
   a) dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato
che svolge le funzioni di presidente;
   b) dal Direttore del Servizio della cooperazione;
   c)  da  rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna
delle tre associazioni regionali di cooperative piu'  rappresentative
che  risultino  aderenti  alle associazioni nazionali di cui al primo
comma dell'articolo 16, nel seguente numero:  quattro  rappresentanti
effettivi  e  quattro supplenti designati dall'Unione regionale delle
cooperative, tre rappresentanti effettivi e tre  supplenti  designati
dalla  Lega  regionale delle cooperative e mutue e due rappresentanti
effettivi  e  due  supplenti  designati  dall'Associazione   generale
cooperative  italiane  -  Federazione  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia.
  2. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative  sociali,  la
Commissione   e'  integrata  da  un  rappresentante  designato  dalla
Consulta regionale delle associazioni dei disabili.
  3. Il presidente puo' far intervenire alle sedute, senza diritto di
voto, dirigenti regionali o loro sostituti, nonche' esperti.
  4. La Commissione e'  costituita,  su  proposta  dall'assessore  al
lavoro,  alla  cooperazione e artigianato, con decreto del presidente
della  Giunta  regionale,  su  conforme  deliberazione  della  Giunta
regionale.
  5.  I  componenti  durano  in  carica quattro anni e possono essere
riconfermati per una sola volta.
  6. La Commissione e' convocata dal presidente e  per  la  validita'
delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  della meta' piu' uno dei
componenti; la Commissione e'  altresi'  convocata  su  richiesta  di
almeno  tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta
stessa.
  7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di
parita' prevale il voto del presidente.
  8. I supplenti partecipano alle  sedute  in  caso  di  assenza  del
rispettivo componente effettivo.
  9.  Le  funzioni  di segreteria della Commissione sono svolte da un
dipendente del Servizio della cooperazione di qualifica non inferiore
a segretario".
  3. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 79/1982,  come
sostituito   dall'articolo  2  della  legge  regionale  19/1993  sono
abrogate la parole: "sentito il parere del Comitato competente di cui
all'articolo 13".
  4. L'articolo 12 della legge  regionale  79/1982,  come  modificato
dall'articolo 17 della legge regionale 17/1993, e' abrogato.
  5.  L'articolo  13  della  legge regionale 79/1982, come sostituito
dall'articolo 6 della legge regionale 19/1993, e' abrogato.
  6. L'articolo 14 della legge  regionale  79/1982,  come  sostituito
dall'articolo 7 della legge regionale 19/1993, e' abrogato.
  7.  L'articolo  7  della  legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, e'
abrogato.
  8. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale  7/1992  come
modificato  dall'articolo  12  della  legge  regionale  19/1993, sono
abrogate le  parole:  "ovvero  dalla  Commissione  integrata  di  cui
all'articolo 7".
  9.  Nel  comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7/1992 sono
abrogate  le  parole:  "sentita  la  Commissione  integrata  di   cui
all'articolo 7".
  10.  La  Commissione  regionale  per  la cooperazione costituita ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 79/1982,  come
da  ultimo  modificati  dalla  legge  regionale  19/1993,  nonche'  i
comitati costituiti ai sensi degli articoli 13 e  14  della  medesima
legge,  continuano  ad  operare  fino  alla data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del decreto di costituzione  della
Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.
  11.  Tutte  le volte che leggi, regolamenti o altre disposizioni, a
partire dalla data indicata nel comma  10,  indicano  la  Commissione
regionale   per  la  cooperazione  o  i  comitati  regionali  per  le
cooperative, l'indicazione deve intendersi riferita alla  Commissione
regionale per la cooperazione di cui al comma 1.
  12.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad assegnare al
"Consorzio regionale garanzia fidi  S.c.r.l.  FINRECO  -  Finanziaria
regionale della cooperazione" contributi da utilizzare a favore delle
cooperative  iscritte  al registro regionale delle cooperative di cui
all'articolo  4  della  legge  regionale  79/1982,  come  da   ultimo
modificato  dal comma 3, con esclusione delle cooperative del settore
edilizio ed agricolo, per i seguenti tipi di intervento:
   a) interventi finanziari diretti ad apporti di capitale;
   b) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito  delle
societa' cooperative;
   c)  interventi  di  attuazione  di  servizi  di  consulenza  e  di
assistenza  tecnica  alle  imprese  cooperative,  di  attuazione   di
programmi  di  formazione e rafforzamento imprenditoriale nonche' per
l'acquisizione  diretta   di   servizi   finalizzati   all'incremento
dell'attivita'   o   funzionali   al  miglioramento  delle  capacita'
operative del Consorzio medesimo.
  13. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  ad  assegnare  alla
FINRECO,  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  12,  contributi  da
utilizzare a favore delle cooperative iscritte al registro  regionale
delle cooperative del settore agricolo.
  14.  L'Amministrazione  regionale  emanata  direttive e criteri per
l'utilizzo dei fondi di cui  al  comma  12  con  deliberazione  della
Giunta  regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, cooperazione
ed artigianato.
  15. L'Amministrazione  regionale  emana  direttive  e  criteri  per
l'utilizzo  dei  fondi  di  cui  al  comma 13 con deliberazioni della
Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura.
  16. Con le stesse deliberazioni, di cui al comma 15,  sono  emanati
direttive   e  criteri  per  l'utilizzo  dei  mezzi  finanziari  gia'
stanziati ma non  ancora  assegnati  alla  FINRECO,  di  quelli  gia'
assegnati  ma non ancora utilizzati e di quelli derivanti dai rientri
di fondi gia' erogati.
  17. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base di precedenti disposizioni di legge.
  18. Gli interventi attuati da FINRECO con  fondi  regionali  devono
rispettare i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti alle imprese.
  19. All'articolo 25 della  legge regionale 79/1982, come modificato
dall'articolo  11  della  legge  regionale  19/1993,  e'  aggiunto il
seguente comma:
  "Parte   della   sovvenzione  annualmente  concessa  per  l'importo
complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione
alle sovvenzioni percepite,  deve  essere  destinata  dalle  predette
associazioni al ''Centro regionale per la cooperazione nelle scuole''
con    sede    a    Trieste,    costituito    sotto   il   patrocinio
dell'Amministrazione   regionale,    quale    contributo    per    il
raggiungimento delle finalita' dello stesso".
  20.  Per le finalita' previste dal comma 12 e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in  ragione  di  lire  150
milioni  per  ciascuno  degli  anni 1997 e 1998 a carico del capitolo
8114 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello  stato  di  previsione
della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni 1997-1999 e del
bilancio per l'anno 1997 alla rubrica n.  30  -  programma  3.3.3.  -
spese   d'investimento   -  categoria  2.4  -  sezione  X  -  con  la
denominazione  "Contributi  al  Consorzio  regionale  garanzia   fidi
S.c.r.l.  FINRECO  -  Finanziaria  regionale  della  cooperazione per
interventi a favore delle cooperative iscritte  al  registro  di  cui
all'articolo  3  della legge regionale 79/1982" e con lo stanziamento
complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in  ragione  di  lire  150
milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  21.  All'onere  derivante  dall'autorizzazione  di  spesa di cui al
comma  20  si  provvede  mediante  storno  di  pari   importo   dello
stanziamento  del  capitolo  8110  del  citato  stato  di previsione,
intendendosi corrispondentemente revocata la relativa  autorizzazione
di spesa.
  22.  Per  le  finalita'  previste  dal comma 13 e' autorizzatata la
spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997  a  carico  del  capitolo
6664  (2.1.243.3.10.10)  che  si istituisce nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1997-1999  e  del
bilancio per l'anno 1997 alle rubrica n. 28 - programma 3.1.6 - spese
d'investimento  -  categoria  2.4  - sezione X - con la denominazione
"Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi S.c.r.l.  FINRECO  -
Finanziaria  regionale  della  cooperazione  per  interventi a favore
delle cooperative iscritte al registro  regionale  delle  cooperative
del settore agricolo" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per
l'anno 1997.
  23.  All'onere  derivante  dall'autorizzazione  di  spesa di cui al
comma  22  si  provvede  mediante  storno  di  pari   importo   dello
stanziamento  del  capitolo  8112  del  citato  stato  di previsione,
intendendosi corrispondentemente revocata la relativa  autorizzazione
di spesa.