Art. 3. Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992 in materia di cooperazione 1. L'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "Art. 10 (Commissione regionale per la cooperazione). - 1. E' istituita presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione. 2. La Commissione ha i seguenti compiti: a) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile; b) esprimere parere in merito alle iscrizioni e cancellazioni di societa' cooperative nel Registro regionale delle cooperative; c) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui agli articoli 8 e 9; d) esprimere parere in tutte le questioni per le quali il parere sia prescritto da leggi o regolamenti oppure venga richiesto dalla competente Direzione regionale in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle societa' cooperative; e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione. 3. La Direzione regionale da' notizia di volta in volta alla Commissione sull'andamento e sui principali problemi riscontrati nel settore, con particolare riguardo al numero delle revisioni ordinarie e straordinarie disposte e ai bilanci annuali presentati". 2. L'articolo 11 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 19/1993, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Composizione della Commissione regionale per la cooperazione e disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento). - 1. La Commissione regionale per la cooperazione a' composta: a) dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato che svolge le funzioni di presidente; b) dal Direttore del Servizio della cooperazione; c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle tre associazioni regionali di cooperative piu' rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di cui al primo comma dell'articolo 16, nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dall'Unione regionale delle cooperative, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega regionale delle cooperative e mutue e due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione generale cooperative italiane - Federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia. 2. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali, la Commissione e' integrata da un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili. 3. Il presidente puo' far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro sostituti, nonche' esperti. 4. La Commissione e' costituita, su proposta dall'assessore al lavoro, alla cooperazione e artigianato, con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. 5. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. 6. La Commissione e' convocata dal presidente e per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti; la Commissione e' altresi' convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa. 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. 8. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo. 9. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio della cooperazione di qualifica non inferiore a segretario". 3. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 19/1993 sono abrogate la parole: "sentito il parere del Comitato competente di cui all'articolo 13". 4. L'articolo 12 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 17/1993, e' abrogato. 5. L'articolo 13 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 19/1993, e' abrogato. 6. L'articolo 14 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 19/1993, e' abrogato. 7. L'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, e' abrogato. 8. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7/1992 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 19/1993, sono abrogate le parole: "ovvero dalla Commissione integrata di cui all'articolo 7". 9. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7/1992 sono abrogate le parole: "sentita la Commissione integrata di cui all'articolo 7". 10. La Commissione regionale per la cooperazione costituita ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificati dalla legge regionale 19/1993, nonche' i comitati costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della medesima legge, continuano ad operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1. 11. Tutte le volte che leggi, regolamenti o altre disposizioni, a partire dalla data indicata nel comma 10, indicano la Commissione regionale per la cooperazione o i comitati regionali per le cooperative, l'indicazione deve intendersi riferita alla Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1. 12. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare al "Consorzio regionale garanzia fidi S.c.r.l. FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione" contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 4 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificato dal comma 3, con esclusione delle cooperative del settore edilizio ed agricolo, per i seguenti tipi di intervento: a) interventi finanziari diretti ad apporti di capitale; b) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle societa' cooperative; c) interventi di attuazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, di attuazione di programmi di formazione e rafforzamento imprenditoriale nonche' per l'acquisizione diretta di servizi finalizzati all'incremento dell'attivita' o funzionali al miglioramento delle capacita' operative del Consorzio medesimo. 13. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare alla FINRECO, per le finalita' di cui al comma 12, contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al registro regionale delle cooperative del settore agricolo. 14. L'Amministrazione regionale emanata direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 12 con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato. 15. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 13 con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura. 16. Con le stesse deliberazioni, di cui al comma 15, sono emanati direttive e criteri per l'utilizzo dei mezzi finanziari gia' stanziati ma non ancora assegnati alla FINRECO, di quelli gia' assegnati ma non ancora utilizzati e di quelli derivanti dai rientri di fondi gia' erogati. 17. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti disposizioni di legge. 18. Gli interventi attuati da FINRECO con fondi regionali devono rispettare i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese. 19. All'articolo 25 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 19/1993, e' aggiunto il seguente comma: "Parte della sovvenzione annualmente concessa per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione alle sovvenzioni percepite, deve essere destinata dalle predette associazioni al ''Centro regionale per la cooperazione nelle scuole'' con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'Amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalita' dello stesso". 20. Per le finalita' previste dal comma 12 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 8114 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla rubrica n. 30 - programma 3.3.3. - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione "Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi S.c.r.l. FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 79/1982" e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 21. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento del capitolo 8110 del citato stato di previsione, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa. 22. Per le finalita' previste dal comma 13 e' autorizzatata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6664 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alle rubrica n. 28 - programma 3.1.6 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione "Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi S.c.r.l. FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al registro regionale delle cooperative del settore agricolo" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1997. 23. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 22 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento del capitolo 8112 del citato stato di previsione, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.