Art. 30. Modificazioni della legge regionale 52/1991 1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono abrogate le parole "previo controllo di legittimita' della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo". 2. All'articolo 32, comma 6, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole "previo controllo di legittimita' del competente Comitato di controllo". 3. All'articolo 32, comma 8, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole "previo controllo di legittimita' della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo". 4. All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, e' abrogato il comma 10. 5. All'articolo 45. comma 1, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole "ed inviato al competente Comitato di controllo per il controllo di legittimita'". 6. All'articolo 48, comma 3, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole "soggetta al solo controllo di legittimita'". 7. All'articolo 61, comma 4, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole "soggetta al solo controllo di legittimita'". 8. All'articolo 67, comma 4, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole "soggetta al solo controllo di legittimita'".