Art. 30.
             Modificazioni della legge regionale 52/1991
 
  1.  All'articolo  32,  comma  1,  della legge regionale 19 novembre
1991,  n.  52,  sono  abrogate  le  parole   "previo   controllo   di
legittimita'  della deliberazione da parte del competente Comitato di
controllo".
  2. All'articolo 32, comma 6, della legge  regionale  52/1991,  sono
abrogate  le  parole "previo controllo di legittimita' del competente
Comitato di controllo".
  3. All'articolo 32, comma 8, della legge  regionale  52/1991,  sono
abrogate   le   parole   "previo   controllo  di  legittimita'  della
deliberazione da parte del competente Comitato di controllo".
  4. All'articolo 32 della legge regionale 52/1991,  e'  abrogato  il
comma 10.
  5.  All'articolo  45.  comma 1, della legge regionale 52/1991, sono
abrogate le parole "ed inviato al competente  Comitato  di  controllo
per il controllo di legittimita'".
  6.  All'articolo  48,  comma 3, della legge regionale 52/1991, sono
abrogate le parole "soggetta al solo controllo di legittimita'".
  7. All'articolo 61, comma 4, della legge  regionale  52/1991,  sono
abrogate le parole "soggetta al solo controllo di legittimita'".
  8.  All'articolo  67,  comma 4, della legge regionale 52/1991, sono
abrogate le parole "soggetta al solo controllo di legittimita'".