Art. 32.
                   Soppressione di servizi inutili
               ed accorpamento di direzioni regionali
 
  1.  Entro  due  mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di  legge
per   la   razionalizzazione   dell'ordinamento   ed   organizzazione
dell'Amministrazione regionale basato sui principi seguenti:
   a) soppressione dei servizi non piu' utili o la  cui  utilita'  e'
marginale;
   b) accorpamento in un unico servizio di piu' servizi affini;
   c)  eliminazione  delle  strutture  amministrative regionali nelle
materie in corso di trasferimento al sistema delle autonomie locali;
   d) accorpamento in un'unica direzione regionale di piu'  direzioni
regionali affini.