Art. 33.
         Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo
                   per lo sviluppo della montagna
 
  1.  Il  Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito
con l'articolo 5 della legge regionale 8  aprile  1997,  n.  10,  per
l'espletamento  delle  funzioni  amministrative  ad  esso attribuite,
succede all'ufficio di piano nella trattazione degli affari  e  nella
definizione  formale  dei  procedimenti  amministrativi relativi alle
seguenti disposizioni legislative:
   a) articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973,  n.  29,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n.
54;
   b)  articolo  15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 come
modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge regionale  8  agosto
1996, n. 29;
   c)  articoli  23  come  modificato  dall'articolo  12  della legge
regionale 25 giugno 1993, n. 50 e 24 della legge regionale 35/1987;
   d) articolo 16 della legge regionale 50/1993;
   e) articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;
   f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4  della  legge
regionale  50/1993,  come  sostituiti  dall'articolo  3  della  legge
regionale 14 febbraio 1995, n. 10;
   g) articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
   h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge  regionale  6  febbraio
1996, n. 9;
   i) articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.
  2.  Al  comma  27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 le
parole "dall'ufficio di piano"  sono  sostituite  dalle  parole  "dal
Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna".
  3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti
alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna)
del  bilancio  pluriennale  per  gli anni 1997-1999 e del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1997,  i  seguenti  capitoli  dello
stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006,
1007,  1008,  1009,  1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e
1065.