Art. 5. Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996 1. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, com- ma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonche' l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51".