Art. 5.
       Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996
 
  1. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come
da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge  regionale
8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, com- ma 1,
lettere  a)  e  g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e
sovvenzioni  per  i  quali  la  legge  identifica   direttamente   il
beneficiario    e    la   quantificazione   dell'intervento   nonche'
l'effettuazione di spese obbligatorie  e  d'ordine  e,  limitatamente
alle  spese  per  il  personale,  quelle variabili, sono disposte dai
Direttori di servizio anche senza  la  definizione  dei  programmi  e
l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51".