Art. 7. Rendicontazione della spesa 1. Le disposizioni legislative che disciplinano le modalita' di presentazione del rendiconto da parte di comuni, province, comunita' montane, enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, consorzi fra enti locali, universita' ed enti di ricerca di diritto pubblico per i contributi erogati ai medesimi enti da parte dell'Amministrazione regionale con fondi propri, sono abrogate. 2. Gli enti di cui al comma 1 cui siano stati erogati contributi dall'Amministrazione regionale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed asseverata dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attivita' per la quale il contributo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. 3. Per i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di presentazione della dichiarazione e' quello previsto nelle disposizioni vigenti alla data di emanazione del decreto di concessione. 4. E' in facolta' dell'Amministazione regionale di disporre controlli ispettivi e di chiedere all'ente l'invio di documenti o la presentazione di chiarimenti che vanno trasmessi con le modalita' previste per la dichiarazione di cui al comma 2. 5. Nel caso di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.