Art. 7.
                     Rendicontazione della spesa
 
  1.  Le  disposizioni  legislative  che disciplinano le modalita' di
presentazione del rendiconto da parte di comuni, province,  comunita'
montane,  enti  che  svolgono  le  funzioni  del  Servizio  sanitario
regionale, consorzi fra enti locali, universita' ed enti  di  ricerca
di  diritto  pubblico  per  i  contributi erogati ai medesimi enti da
parte dell'Amministrazione regionale con fondi propri, sono abrogate.
  2. Gli enti di cui al comma 1 cui siano  stati  erogati  contributi
dall'Amministrazione   regionale   devono   presentare,  nei  termini
previsti dal decreto di concessione, una  dichiarazione  sottoscritta
dal  legale  rappresentante  dell'ente  ed  asseverata dal segretario
comunale o provinciale o  dal  funzionario  che  svolge  la  funzione
equipollente  che  attesti che l'attivita' per la quale il contributo
e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle  disposizioni
normative   che   disciplinano   la   materia   e   delle  condizioni
eventualmente poste nel decreto di concessione.
  3. Per i contributi concessi prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  termine di presentazione della dichiarazione e'
quello previsto nelle disposizioni vigenti alla  data  di  emanazione
del decreto di concessione.
  4.   E'  in  facolta'  dell'Amministazione  regionale  di  disporre
controlli ispettivi e di chiedere all'ente l'invio di documenti o  la
presentazione  di  chiarimenti  che  vanno trasmessi con le modalita'
previste per la dichiarazione di cui al comma 2.
  5. Nel caso di contributi per la realizzazione di opere  pubbliche,
oltre   alla   dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  sono  richiesti
esclusivamente i certificati di collaudo  o  di  regolare  esecuzione
regolarmente approvati.