Art. 8. Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati 1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di contributi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento per acquisto o ristrutturazione di immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso il contributo. 2. Ai beneficiari di cui al comma 1, nei casi non previsti dal medesimo comma, e' consentito di presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contibuto, corredata di una dichiarazione del baneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione regionale ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.