Art. 8.
            Rendicontazione di contributi ad istituzioni,
                 associazioni, fondazioni e comitati
 
  1.  Le  istituzioni,  le  associazioni  senza  fine  di  lucro,  le
fondazioni  e  i   comitati   beneficiari   di   contributi   erogati
dall'Amministrazione  regionale  con fondi propri, con esclusione dei
contributi per spese di investimento per acquisto o  ristrutturazione
di  immobili,  sono  tenuti  a  presentare,  a  titolo di rendiconto,
soltanto l'elenco analitico della documentazione  giustificativa,  da
sottoporre  a  verifica  contabile  a campione a mezzo di un apposito
controllo  disposto  dall'ufficio  regionale  che  ha   concesso   il
contributo.
  2.  Ai  beneficiari  di  cui  al comma 1, nei casi non previsti dal
medesimo comma, e' consentito di presentare  per  la  rendicontazione
copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini
del contibuto, corredata di una dichiarazione del baneficiario stesso
attestante  la  corrispondenza  della  documentazione  prodotta  agli
originali. L'Amministrazione regionale ha  facolta'  di  chiedere  in
qualunque momento l'esibizione degli originali.