Art. 2. Interventi straordinari 1. In relazione alla situazione di abbandono e di pericolo di deterioramento o di perdita di beni appartenenti al patrimonio archeologico-industriale regionale, la Regione adotta un programma di interventi straordinari intesi a realizzare: a) la ricognizione, la catalogazione e l'inventario sistematico delle testimonianze di archeologia industriale; b) la pubblicizzazione e la divulgazione di tale documentazione; c) la realizzazione di organici percorsi didattici. 2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli interventi di cui alla lettera c) devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.