Art. 2.
                         Comitato promotore
 
  1.  Nell'attuazione  della  presente  legge,  la Regione si avvale,
quale organo consultivo, di un Comitato promotore costituito ai sensi
dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto  1982,  n.  63,  come
integrato  dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n.
4; non trova applicazione il limite di durata previsto  dall'articolo
2, comma 3, della legge 4 luglio 1997, n. 23.