Art. 2. Comitato promotore 1. Nell'attuazione della presente legge, la Regione si avvale, quale organo consultivo, di un Comitato promotore costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come integrato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4; non trova applicazione il limite di durata previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 luglio 1997, n. 23.