Art. 5. Procedura di adozione del programma di attivita' 1. Il programma volto a promuovere e sostenere la candidatura deve porre in evidenza i caratteri salienti della candidatura stessa e valorizzare l'immagine turistico-sportiva e culturale dell'area interessata ai giochi e del Friuli-Venezia Giulia in generale. 2. Il programma, aggiornabile annualmente, e' predisposto dalla societa' consortile Tarvisio 2006 S.p.a. e sottoposto ai pareri preventivi dell'Azienda regionale per la promozione turistica, per quanto attiene alla valorizzazione dell'immagine turistico-sportiva, della delegazione regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per quanto attiene all'impiantistica e alla logistica sportiva, e della Giunta regionale, per quanto attiene alla sua congruenza con il documento di indirizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), con gli accordi di programma eventualmente intervenuti con enti locali e privati e con il piano territoriale regionale particolareggiato di cui all'articolo 56 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, in quanto predisposti. 3. L'Azienda regionale per la promozione turistica e la societa' consortile Tarvisio 2006 S.p.a. possono individuare forme di collaborazione finalizzate a rendere piu' incisivi gli interventi previsti nei rispettivi programmi di attivita' promozionale.