Art. 5.
          Procedura di adozione del programma di attivita'
 
  1.  Il programma volto a promuovere e sostenere la candidatura deve
porre in evidenza i caratteri salienti  della  candidatura  stessa  e
valorizzare   l'immagine  turistico-sportiva  e  culturale  dell'area
interessata ai giochi e del Friuli-Venezia Giulia in generale.
  2.  Il  programma,  aggiornabile  annualmente, e' predisposto dalla
societa' consortile Tarvisio  2006  S.p.a.  e  sottoposto  ai  pareri
preventivi  dell'Azienda  regionale  per la promozione turistica, per
quanto attiene alla valorizzazione dell'immagine  turistico-sportiva,
della  delegazione regionale del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI),  per  quanto  attiene  all'impiantistica  e  alla   logistica
sportiva,  e  della  Giunta  regionale,  per  quanto attiene alla sua
congruenza con il documento di indirizzo di cui all'articolo 6, comma
1, lettera c), con gli accordi di programma eventualmente intervenuti
con enti locali e privati  e  con  il  piano  territoriale  regionale
particolareggiato  di  cui  all'articolo  56 della legge regionale 30
settembre 1996, n. 42, in quanto predisposti.
  3. L'Azienda regionale per la promozione turistica  e  la  societa'
consortile   Tarvisio   2006  S.p.a.  possono  individuare  forme  di
collaborazione finalizzate a rendere  piu'  incisivi  gli  interventi
previsti nei rispettivi programmi di attivita' promozionale.