Art. 6.
               Compiti dell'Amministrazione regionale
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  supportare la
predisposizione e la realizzazione della candidatura e  del  relativo
programma promozionale mediante:
   a)  il raccordo, anche a supporto delle iniziative dei comuni, con
il Land della Carinzia  e  con  la  Repubblica  di  Slovenia  per  le
eventuali    necessita'   di   coordinamento   della   pianificazione
territoriale, della infrastrutturazione, dei programmi comunitari;
   b) il mantenimento dei rapporti con il Governo nazionale e con  il
CONI  per  il  raggiungimento  di  accordi  internazionali  diretti a
garantire  il  rispetto  delle  prescrizioni  del  Comitato  olimpico
internazionale;
   c) l'elaborazione di un documento di programmazione e di indirizzo
per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale
e  del  Canal  del  Ferro,  in  sintonia con le caratteristiche della
candidatura di cui  all'articolo  4  e  coerente  con  le  scelte  di
sviluppo  delle  aree  contermini  anche  allo  scopo  di  facilitare
l'accesso ai finanziamenti comunitari, con particolare priorita'  per
quelli  a  sostegno  dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile;
alla   predisposizione   del   documento   di   programmazione   puo'
sovrintendere  un  gruppo  di  lavoro  intersettoriale  da costiuirsi
presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale;
   d) qualora necessario, la promozione e sostegno anche  finanziario
di forme di partenariato con soggetti sociali sui distinti aspetti di
impiantistica  sportiva,  di  sviluppo  socio-economico,  di  impatto
ambientale  della  preparazione,  promozione  e  realizzazione  della
candidatura,    con    particolare    riguardo    all'associazionismo
ambientalista nonche' al Club alpino italiano, sia in  riferimento  a
quanto  previsto  dalla lettera c), sia in riferimento alla eventuale
realizzazione di una specifica struttura volontaria  ed  indipendente
di garanzia della qualita' ambientale della candidatura;
   e)  la  realizzazione  di  accordi di programma, in attuazione del
documento di cui alla lettera c) e del piano  territoriale  regionale
particolareggiato,  con gli enti locali ed i soggetti privati nonche'
i soggetti gestori di proprieta' comuni interessati;
   f)   l'assegnazione   di  specifici  finanziamenti  alla  societa'
consortile Tarvisio 2006 S.p.a.,  finalizzati  allo  svolgimento  del
programma  di  cui all'articolo 5, comprensivi anche degli oneri gia'
sostenuti dalla societa' consortile a tale scopo, nonche' diretti  al
sostegno delle future iniziative;
   g)  l'assegnazione  ad  un Comitato promotore locale, promosso dal
comune di Tarvisio, dalla Comunita' montana Canal del Ferro  e  della
Val  Canale  e  dal  Consorzio  servizi turistici del Tarvisiano e di
Sella Nevea  e  aperto  alla  partecipazione  delle  diverse  realta'
socio-culturali,   associative  e  di  volontariato  locali,  di  uno
specifico  finanziamento   per   la   realizzazione   di   iniziative
promozionali di carattere culturale, sociale e sportivo con specifico
riferimento  all'articolo  4,  comma  1,  lettera b); le modalita' di
concessione ed erogazione del finanziamento sono determinate ai sensi
dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.