Art. 6. Compiti dell'Amministrazione regionale 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a supportare la predisposizione e la realizzazione della candidatura e del relativo programma promozionale mediante: a) il raccordo, anche a supporto delle iniziative dei comuni, con il Land della Carinzia e con la Repubblica di Slovenia per le eventuali necessita' di coordinamento della pianificazione territoriale, della infrastrutturazione, dei programmi comunitari; b) il mantenimento dei rapporti con il Governo nazionale e con il CONI per il raggiungimento di accordi internazionali diretti a garantire il rispetto delle prescrizioni del Comitato olimpico internazionale; c) l'elaborazione di un documento di programmazione e di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro, in sintonia con le caratteristiche della candidatura di cui all'articolo 4 e coerente con le scelte di sviluppo delle aree contermini anche allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, con particolare priorita' per quelli a sostegno dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile; alla predisposizione del documento di programmazione puo' sovrintendere un gruppo di lavoro intersettoriale da costiuirsi presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale; d) qualora necessario, la promozione e sostegno anche finanziario di forme di partenariato con soggetti sociali sui distinti aspetti di impiantistica sportiva, di sviluppo socio-economico, di impatto ambientale della preparazione, promozione e realizzazione della candidatura, con particolare riguardo all'associazionismo ambientalista nonche' al Club alpino italiano, sia in riferimento a quanto previsto dalla lettera c), sia in riferimento alla eventuale realizzazione di una specifica struttura volontaria ed indipendente di garanzia della qualita' ambientale della candidatura; e) la realizzazione di accordi di programma, in attuazione del documento di cui alla lettera c) e del piano territoriale regionale particolareggiato, con gli enti locali ed i soggetti privati nonche' i soggetti gestori di proprieta' comuni interessati; f) l'assegnazione di specifici finanziamenti alla societa' consortile Tarvisio 2006 S.p.a., finalizzati allo svolgimento del programma di cui all'articolo 5, comprensivi anche degli oneri gia' sostenuti dalla societa' consortile a tale scopo, nonche' diretti al sostegno delle future iniziative; g) l'assegnazione ad un Comitato promotore locale, promosso dal comune di Tarvisio, dalla Comunita' montana Canal del Ferro e della Val Canale e dal Consorzio servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea e aperto alla partecipazione delle diverse realta' socio-culturali, associative e di volontariato locali, di uno specifico finanziamento per la realizzazione di iniziative promozionali di carattere culturale, sociale e sportivo con specifico riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b); le modalita' di concessione ed erogazione del finanziamento sono determinate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.