Art. 7.
                          Norme finanziarie
 
  1.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  3,  comma  2,   e'
autorizzata la spesa di lire 84 milioni per l'anno 1997.
  2.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno  1997  e'  istituito
alla  rubrica  n.  11  -  programma  0.7.2.  - spese d'investimento -
categoria 2.4 - sezione X - il capitolo 1374 (2.1.243.3.10.12) con la
denominazione   "Finanziamento   alla   Promotur   S.p.a.   per    la
partecipazione  alla  societa' consortile Tarvisio 2006 S.p.a." e con
lo stanziamento di lire 84 milioni per l'anno 1997.
  3. Per le finalita' previste dall'articolo 6, comma 1, lettera  c),
e' autorizzata la spesa di lire 216 milioni per l'anno 1997.
  4.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno  1997  e'  istituito
alla  rubrica  n.  15  - programma 0.7.2., di nuova istituzione nella
rubrica - spese d'investimento - categoria  2.2  -  sezione  X  -  il
capitolo  2050  (2.1.220.3.10.12)  con la denominazione "Spese per la
predisposizione di un documento di programmazione e di indirizzo  per
la  valorizzazione  delle risorse socio-economiche della Val Canale e
del Canal del Ferro in relazione alla candidatura  olimpica  Tarvisio
2006" e con lo stanziamento di lire 216 milioni per l'anno 1997.
  5.  Per le finalita' previste dall'articolo 6, comma 1, lettera f),
e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997.
  6. Nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per  gli  anni  1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e' istituito
alla rubrica n. 31 - programma 0.7.2. - spese  correnti  -  categoria
1.5  -  sezione  X  -  il  capitolo  8148  (1.1.155.2.10.12)  con  la
denominazione "Finanziamento alla societa' consortile  Tarvisio  2006
S.p.a. per l'attuazione del programma promozionale per la candidatura
alle  Olimpiadi invernali del 2006" e con lo stanziamento di lire 250
milioni per l'anno 1997.
  7. Per le finalita' previste dall'articolo 6, comma 1, lettera  g),
e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.
  8.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno  1997  e'  istituito
alla rubrica n. 31 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.6
-   sezione   X   -   il  capitolo  8147  (1.1.162.2.10.12),  con  la
denominazione  "Finanziamento  al  Comitato  promotore  locale per le
Olimpiadi invernali del  2006  per  la  realizzazione  di  iniziative
promozionali  di  carattere  culturale,  sociale e sportivo" e con lo
stanziamento di lire 50 milioni per il 1997.
  9. All'onere complessivo di  lire  600  milioni  per  l'anno  1997,
derivante  dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo,
si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo
globale iscritto al capitolo 8900 dello  stato  di  previsione  della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio
per l'anno 1997 (partita n. 5 dell'elenco n. 4, allegato  ai  bilanci
predetti).