Art. 2. 1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, nel cui ambito territoriale hanno sede i comuni di Sesto San Giovanni e Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 28/1992.