Art. 2.
 
  1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla
modificazione  delle  circoscrizioni comunali di cui all'art.  1 sono
regolati dalla provincia di Milano, nel cui ambito territoriale hanno
sede i comuni di Sesto San Giovanni e Milano,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 28/1992.