Art. 11. 1. L'articolo 10 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Funzioni del Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.A. svolge le funzioni indicate dallo statuto e dalle vigenti disposizioni di legge. E' comunque compito del Consiglio di amministrazione: a) dettare istruzioni, da rendersi pubbliche, al Comitato Tecnico di cui al successivo art. 11 in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 4; b) determinare le modalita' specifiche per la stipulazione delle convenzioni con le banche oltre a quelle indicate dal precedente art. 9; c) deliberare l'ammontare e le modalita' di versamento dei contributi delle imprese ai sensi del precedente art. 7; d) stabilire le modalita' di espletamento della funzione istruttoria relativa alla consulenza; e) deliberare la concessione delle garanzie sussidiarie, l'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari, la concessione di prestiti partecipativi, la stipula di contratti di associazione in partecipazione, la partecipazione in societa' finanziarie e di servizi; f) deliberare l'eventuale istituzione di un comitato esecutivo scelto tra i suoi membri al quale delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti di cui alla disciplina civilistica; g) assumere tutte le decisioni non assegnate dalla presente legge o dallo statuto ad altri organi della Societa'.".