Art. 11.
  1. L'articolo 10 della legge regionale 5 giugno  1974,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   10  (Funzioni  del  Consiglio  di  amministrazione).  -  Il
Consiglio di amministrazione della  Fidi  Toscana  S.p.A.  svolge  le
funzioni  indicate  dallo  statuto  e  dalle  vigenti disposizioni di
legge.
  E' comunque compito del Consiglio di amministrazione:
   a)  dettare istruzioni, da rendersi pubbliche, al Comitato Tecnico
di cui al successivo art. 11 in attuazione delle direttive  impartite
dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 4;
   b)  determinare  le modalita' specifiche per la stipulazione delle
convenzioni con le banche oltre a quelle indicate dal precedente art.
9;
   c)  deliberare  l'ammontare  e  le  modalita'  di  versamento  dei
contributi delle imprese ai sensi del precedente art. 7;
   d)   stabilire   le   modalita'  di  espletamento  della  funzione
istruttoria relativa alla consulenza;
   e)  deliberare  la   concessione   delle   garanzie   sussidiarie,
l'assunzione   di   partecipazioni   di   minoranza   e  di  prestiti
obbligazionari, la concessione di prestiti partecipativi, la  stipula
di  contratti di associazione in partecipazione, la partecipazione in
societa' finanziarie e di servizi;
   f) deliberare l'eventuale istituzione  di  un  comitato  esecutivo
scelto  tra  i  suoi  membri  al  quale  delegare parte delle proprie
attribuzioni nei limiti di cui alla disciplina civilistica;
   g) assumere tutte le decisioni non assegnate dalla presente  legge
o dallo statuto ad altri organi della Societa'.".