Art. 12. 1. L'articolo 11 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Composizione del Comitato Tecnico). - Fanno parte del Comitato Tecnico: a) il Presidente; b) due esperti effettivi per ogni categoria economica che partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza. Gli esperti sono designati dalle associazioni economiche di categoria che partecipano alla Societa'. Nel caso in cui per una stessa categoria vi siano piu' di due associazioni, la designazione avviene secondo un criterio di rotazione. Le categorie designano dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento od assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico; c) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province Toscane; d) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono assolte da un dipendente della Societa'. Tutti i membri del Comitato Tecnico sono nominati dal Consiglio di amministrazione della Societa' e restano in carica 3 anni. Alle sedute del Comitato Tecnico relative alle attribuzioni indicate alla lettera a) del seguente art. 12 partecipa il rappresentante della banca finanziatrice. Alle sedute del Comitato Tecnico relative alle attribuzioni indicate alle lettere b) e c) del seguente art. 12 partecipa il Direttore Generale della Fidi Toscana S.p.A. o un suo delegato.".