Art. 12.
  1.  L'articolo  11  della  legge  regionale 5 giugno 1974, n. 32 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 11 (Composizione del Comitato Tecnico).  -  Fanno  parte  del
Comitato Tecnico:
   a) il Presidente;
   b)   due  esperti  effettivi  per  ogni  categoria  economica  che
partecipano alle sole sedute concernenti  l'esame  delle  domande  di
imprese  operanti  nei  rispettivi settori di competenza. Gli esperti
sono  designati  dalle  associazioni  economiche  di  categoria   che
partecipano  alla Societa'.  Nel caso in cui per una stessa categoria
vi siano piu' di due associazioni, la designazione avviene secondo un
criterio di rotazione. Le  categorie  designano  dei  sostituti  agli
esperti  effettivi,  in  caso  di  loro  impedimento od assenza o per
favorire una maggiore conoscenza del problema specifico;
   c)  un  rappresentante  designato  dall'Unione   Regionale   delle
Province Toscane;
   d)  un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono assolte  da  un
dipendente della Societa'.
  Tutti  i membri del Comitato Tecnico sono nominati dal Consiglio di
amministrazione della Societa' e restano in carica 3 anni.
  Alle  sedute  del  Comitato  Tecnico  relative  alle   attribuzioni
indicate   alla   lettera  a)  del  seguente  art.  12  partecipa  il
rappresentante della banca finanziatrice. Alle  sedute  del  Comitato
Tecnico  relative alle attribuzioni indicate alle lettere b) e c) del
seguente art.  12 partecipa il Direttore Generale della Fidi  Toscana
S.p.A. o un suo delegato.".